Samb fuori dalla Serie C, il dispositivo del TAR


IL TAR RESPINGE IL RICORSO: SAMB FUORI DALLA SERIE C

L’ennesima lunga attesa non è stata premiata: la Samb è fuori dalla Serie C, dopo che il TAR del Lazio ha bocciato il ricorso presentato dal club rossoblù. Di seguito riportiamo il dispositivo diramato dallo stesso Tribunale Amministrativo Regionale.

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7866 del 2021, proposto da
A.S. Sambenedettese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide, 31;

contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Lega Italia Calcio Professionistico non costituita in giudizio;

nei confronti

Ssd Latina Calcio 1932 a r.l., Ssd Fidelis Andria 2018 S.r.l., Acn Siena 1904 Ssd S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., Us Pistoiese 1921 S.r.l. non costituite in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del dispositivo prot. n. 01046/2021 del 26 luglio 2021 e delle motivazioni pubblicate con decisione n. 55 del 29 luglio 2021 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e in particolare della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC il 15 luglio 2021 pubblicata con CU n. 17/A del 16 luglio 2021 e della decisione Co.Vi.So.C. dell’8 luglio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Udite le parti costituite nell’audizione svoltasi in via telematica in data 3 agosto 2021;

Considerato:

a) che la società ricorrente, esclusa dalla concessione della Licenza Nazionale per l’iscrizione al campionato di Serie C per l’anno 2021/2022 a motivo della rilevata inadempienza di un debito contributivo relativo alle mensilità settembre 2020-febbraio 2021, ha impugnato in questa sede gli atti indicati in epigrafe, chiedendo l’adozione di misure cautelari provvisorie dirette a consentire immediatamente la richiesta iscrizione e prospettando la sussistenza di una situazione di estrema necessità e urgenza;

b) che nella specie, in assenza della mancata prova del perfezionamento di alcune notificazioni, sussistono comunque i presupposti per l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 56, comma 2, quarto periodo del c.p.a.: “Qualora l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca”;

c) che – nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio – non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI;

d) che in particolare:

– va condivisa l’adozione di un’interpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021 e alla necessità che a tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi ivi previsti, tra cui quello in questione: si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse;

– la valutazione del Collegio di Garanzia del CONI in ordine alla non regolarità della posizione della società alla data del 28 giugno 2021 risulta correttamente motivata sulla base del riferimento ai dati emergenti dall’istruttoria doverosamente effettuata dalla CO.VI.SO.C. nell’esercizio dei propri poteri, anche con l’acquisizione di informazioni presso l’I.N.P.S.: istruttoria dalla quale è emerso che l’Istituto ritiene non ammissibile l’estinzione del debito previdenziale a mezzo di compensazione/accollo, previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi;

– sotto un complementare profilo, va rilevato che la modalità di adempimento prescelta dall’odierna ricorrente ha comunque introdotto un elemento di oggettiva incertezza che è incompatibile con la ratio della normativa sportiva in questione;

– al riguardo neppure rilevano le considerazioni di parte ricorrente in ordine all’asserita contraddittorietà della posizione della Federazione con l’esito positivo della procedura precedentemente svoltasi per il riconoscimento del titolo sportivo, la quale è indipendente ed è diversa per presupposti, finalità ed effetti;

– nella specie non deve ritenersi leso l’affidamento dell’istante, in quanto da un lato sono stati fatti salvi, al momento dell’affiliazione, gli adempimenti relativi alla successiva procedura per il conseguimento della licenza e per l’ammissione al campionato di serie C; dall’altro, nel corso della medesima procedura la società è stata informata, anteriormente alla scadenza del termine, della problematica sorta in ordine al pagamento in questione;

– per lo stesso motivo non rileva in questa fase la questione dell’omessa fruizione, nella precedente procedura, della facoltà di presentare una fidejussione, trattandosi di una modalità comunque non prevista ai fini del rilascio della licenza;

– dal punto di vista dell’ordinamento sportivo detta situazione va considerata nella sua oggettività e attualità al momento della scadenza del termine perentorio, a nulla rilevando la prospettazione di elementi attinenti alla tempistica dell’esecuzione dell’obbligazione alla stregua della normativa emergenziale;

e) che le suesposte considerazioni acquistano preminente rilievo nel contesto del complessivo bilanciamento di interessi proprio della presente fase di giudizio, alla luce delle peculiari caratteristiche ed esigenze della materia in questione;

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 agosto 2021.


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