Samb, le motivazioni del TFN: accertata la responsabilità diretta di Roberto Renzi

SAMB, FIRMA IL DIFENSORE FRANCESCO KARKALIS

Accertata la responsabilità diretta del presidente Roberto Renzi nella vicenda che ha portato al deferimento per 9 mesi dello stesso dirigente e che, anche se non è riportato nel dispositivo del Tribunale Federale Nazionale, si lega alla questione del punto di penalizzazione.

Questo quanto emerge dalla decisione della Sezione Disciplinare del TFN, che sono state pubblicate nella giornata di ieri e che riportiamo di seguito.

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IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Marco Sepe – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12579/104pf22- 23/GC/CAMS/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. Roberto Renzi, la seguente

DECISIONE
In data 4 luglio 2022 il Dipartimento Interregionale LND, provvedeva ad inoltrare nota in merito al mancato pagamento delle somme dovute dalla società AS Sambenedettese Srl ai tecnici sigg.ri Antonioli Mauro, Cosmi Davide e Piccoli Ivan, accertate dal Collegio Arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti in data 30 maggio 2022 e quantificate in: – euro 20.215,00 a favore del sig. Antonioli Mauro (vertenza n. 106/12); – euro 10.613,00 a favore del sig. Cosmi Davide (vertenza n. 107/12); – euro 10.724,00 a favore del sig. Piccoli Ivan (vertenza n. 108/12). In data 6 ottobre 2022, la Procura Federale notificava al sig. Renzi Roberto e alla società AS Sambenedettese Srl la comunicazione di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 123 CGS. L’avv. Cesare Di Cintio, munito di procura speciale, in data 11 ottobre 2022, richiedeva l’accesso al fascicolo per conto di entrambi gli interessati. In data 18 ottobre 2022, l’avv. Di Cintio depositava per conto dei propri assistiti memoria difensiva, chiedendo una revisione delle sanzioni proposte in sede di accordo ex art. 126 CGS. In data 25 ottobre 2022, la Procura Federale rigettava la suddetta richiesta dell’avv. Di Cintio, pertanto, in data 27 ottobre 2022, quest’ultimo proponeva per i propri assistiti la definizione del procedimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni: – per la società AS Sambenedettese Srl, punti 1 di penalizzazione ed euro 700,00 di ammenda. – per il sig. Renzi Roberto, mesi 6 di inibizione. Tuttavia, in data 4 novembre 2022, il sig. Renzi rinunciava alla definizione del procedimento ex art. 126 CGS, mentre, il 15 novembre 2022, veniva confermata l’applicazione delle sanzioni di cui sopra per la società AS Sambenedettese Srl, senza addivenire al deferimento. In data 18 novembre 2022, la Procura Federale deferiva il sig. Renzi Roberto, per rispondere: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all’allenatore Sig. Mauro Antonioli, al preparatore atletico Sig. Davide Cosmi ed all’allenatore Sig. Ivan Piccoli, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND rispettivamente con lodo prot. 106/12, con lodo prot. 107/12 e con lodo prot. 108/12, pubblicati con C.U. n. 2/2022, e comunicati alla Società A.S. Sambenedettese S.r.l. con notifiche a mezzo p.e.c. perfezionatesi in data 30.05.2022, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle dette pronunce.

LA FASE ISTRUTTORIA
In data 4 luglio 2022, il Dipartimento Interregionale LND, provvedeva ad acquisire copia dei lodi di cui alle vertenze N. 106/12, 107/12, 108/12, con le rispettive notifiche avvenute il 30/05/2022 sulla pec istituzionale della AS Sambenedettese, rispettivamente alle ore 16.49 (106/12), 16.50 (107/12) e 16.52 (108/12). Il Dipartimento inoltre trasmetteva alla Procura Federale, copia del Censimento serie D stagione sportiva 2021/2022 della soc. AS Sambenedettese Srl con relativi allegati e modifiche degli organi amministrativi. Dopo il tentativo di concludere per tutte le parti incolpate, con un accordo ex art. 126 CGS, il presidente Renzi tuttavia, preferiva non aderire alle proposte della Procura Federale e procedere con rito ordinario.

LA FASE PREDIBATTIMENTALE
La parte deferita ha fatto pervenire memoria difensiva in data 1° dicembre 2022, nella quale si sosteneva: – La carenza di legittimazione in capo al sig. Renzi, poiché all’epoca dei fatti (30/05/2022 – 30/06/2022) i legali rappresentanti FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO muniti di firma erano la sig.ra Vanessa Sartori (consigliera d’amministrazione) ed il sig. Volpe Gianluca (consigliere d’amministrazione); – Il ritardo di soli 13 giorni del pagamento; – Nel caso in cui si ritenesse il deferito responsabile dei fatti di cui è stato incolpato, previa concessione delle circostanze attenuanti, comminargli una sanzione ridotta.

IL DIBATTIMENTO
All’udienza celebratasi il giorno 5 dicembre 2022 sono comparsi l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Francesca Auci, in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio, per il deferito. L’avv. Gentile, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione: – nei confronti del sig. Roberto Renzi, mesi 9 di inibizione; L’avv. Auci in rappresentanza del sig. Roberto Renzi si è riportata integralmente al contenuto della memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.

I MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che il deferito vada ritenuto responsabile delle contestazioni oggetto di deferimento. Il procedimento prende le mosse dalla nota del Dipartimento Interregionale della LND del 4 luglio 2022, con la quale si segnalava l’inadempimento, da parte della AS Sambenedettese, degli obblighi di pagamento derivanti dalle decisioni del Collegio Arbitrale della LND, in relazione ai lodi N. 106/2022, 107/2022 e 108/2022, pubblicate sul C.U. n. 2/LND del 24/05/2022, e notificati alla società in data 30 maggio 2022. Nel caso di specie, in relazione alla prima considerazione mossa dalla difesa in merito alla carenza di legittimazione da parte del Renzi, è la stessa produzione difensiva che sgombra il campo da ogni dubbio, laddove nella e-mail del 21 giugno alle ore 12.27, la segreteria della AS Sambenedettese comunica che “il Presidente dott. Renzi Roberto, Vi attende…per la consegna degli assegni circolari”. Fatto, questo, che accerta in maniera inequivocabile la circostanza che il Presidente abbia gestito la vicenda, secondo le prerogative che gli sono proprie, e senza in alcun modo far riferimento a terzi soggetti che avrebbero avuto una qualche responsabilità rispetto ai pagamenti da effettuarsi. Quanto al secondo punto di cui alla memoria in atti, l’art. 31, comma 6, CGS recita testualmente, per quanto qui interessa, che “ Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF…”, non contemplando, quindi, il pagamento in ritardo quale esclusione della punibilità. Ne deriva, quindi, la responsabilità del sig. Renzi. Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, comma 7, CGS, per il quale il mancato pagamento nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Nel caso di specie, il Tribunale, pur consapevole che il mancato pagamento attiene a ben tre lodi e che sarebbe configurabile in astratto una sanzione ammontante a mesi 18, valuta, anche alla luce della circostanza che il pagamento è intervenuto con soli tredici giorni di ritardo in tal modo elidendosi le conseguenze dell’infrazione, tale ipotesi sanzionatoria irragionevole e sproporzionata rispetto alla specifica fattispecie, ritenendo quindi di aderire alla proposta di sanzione avanzata dalla Procura Federale.

P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione nei confronti del sig. Roberto Renzi. Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

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