Riportiamo di seguito un comunicato ufficiale del Grottammare in merito alla decisione della Corte Federale di Appello che ha squalificato per 10 giornate due atleti del settore giovanile biancoceleste e condannato la società con una sanzione di 1.000 euro.
La SSD Grottammare Calcio esprime il proprio profondo dissenso e sgomento per la decisione assunta in data 24/9-06/10- 2025 dalla Corte Federale di Appello che ha condannato due propri tesserati minorenni del settore Allievi Provinciali a dieci giornate di squalifica ciascuno e la società ad un’ammenda di euro 1.000 per presunta responsabilità oggettiva. I due giovani atleti erano stati deferiti dalla Procura Federale per presunte violazioni al Codice di Giustizia Sportiva, consistenti nell’aver imitato durante la partita un calciatore e nell’aver proferito, dopo la gara, versi ed espressioni dal contenuto discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. È doveroso precisare che tali fatti sono stati recisamente contestati dai nostri atleti minorenni, supportati dalle testimonianze dei tesserati presenti della nostra società, e soprattutto che nessun episodio è stato segnalato nel referto arbitrale. In primo grado, il Tribunale Federale Territoriale di Ancona aveva prosciolto il primo giocatore e condannato il secondo a 7 giornate di squalifica, comminando alla società un’ammenda di 700 euro. Tale decisione teneva conto del fatto che la SSD Grottammare aveva ottenuto nel 2024 il riconoscimento della Coppa Disciplina nei campionati Under 15, Allievi Provinciali e Juniores.



La Procura Federale Interregionale ha successivamente presentato appello chiedendo il massimo della pena: 10 giornate per ciascun calciatore ed euro 1.500 per la società. La Corte Federale di Appello ha accolto l’appello, condannando entrambi i tesserati a dieci giornate disqualifica e la società ad euro 1.000 di ammenda. Pur rispettando la decisione della Corte, infatti la presente nota cade dopo che gli stessi atleti hanno finito di scontare la pena, occorre anche evidenziare che non si può condividere la pronuncia. Particolarmente significativa appare la motivazione della Corte, laddove testualmente riconosce “Tenuto conto dei limiti edittali fissati dall’art. 28 del CGS, ma considerato il comportamento complessivamente esemplare tenuto dalla società e dai suoi tesserati nelle varie competizioni cui ha partecipato, tanto da meritare positivi apprezzamenti per i comportamenti disciplinari dei suoi atleti, appare equa e adeguata l’ammenda di €. 1.000,00”.
La SSD Grottammare Calcio, pur sempre nel doveroso rispetto della decisione giudiziaria sportiva, auspica che in futuro:
– Non consenta condanne basate su mere dichiarazioni dell’accusatore, utilizzate come “presunzioni” di colpevolezza;
– richieda prove certe per la condanna, come nel sistema penale dove la condanna si registra solo “al di là di ogni ragionevole dubbio”;
– Non penalizzi le società dilettantistiche ed i suoi atleti che, a differenza di quelle professionistiche, non possono avvalersi di prove televisive, giornalistiche o altre fonti documentali.
La SSD Grottammare Calcio, con i suoi oltre 300 ragazzi (160 della scuola calcio, 120 del settore giovanile e 25/30 piccolissimi che svolgono psicomotricità), rappresenta una componente essenziale del welfare cittadino, con operatori altamente qualificati, svolge quotidianamente un ruolo primario nell’ambito sociale, a contatto con i giovani del territorio. La nostra società sarebbe stata la prima a censurare e condannare comportamenti illegittimi, antisportivi e antisociali da parte dei propri tesserati, qualora li avesse effettivamente riscontrati. Non lo ha fatto in questa occasione perché non ha ravvisato i fatti contestati, pur condannando fermamente sempre e comunque il razzismo e le discriminazioni sotto ogni forma.
Auspichiamo che le istituzioni sportive pongano una seria riflessione sull’opportunità di una riforma del sistema sanzionatorio che:
– Contempli la necessità di prove certe per la condanna
– Tuteli maggiormente le società dilettantistiche senza scopo di lucro
– Protegga i tesserati minorenni da procedimenti basati su elementi probatori insufficienti
Ci chiediamo, come si possa riconoscere alla società ed ai suoi atleti un “comportamento complessivamente esemplare nella varie competizioni cui ha partecipato” e contemporaneamente essere sanzionata per responsabilità oggettiva ed i suoi atleti con il massimo della sanzione disciplinare prevista per la fattispecie, senza prove certe?
La SSD Grottammare Calcio continuerà la propria missione educativa e sociale, formando la persona prima ancora che il calciatore; auspichiamo che il sistema della giustizia sportiva evolva verso maggiori garanzie per le società dilettantistiche e i giovani atleti, riconoscendo il fondamentale ruolo sociale che svolge quotidianamente nel territorio.
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